La Prova Digitale al Corso Biennale dell’Avvocato Penalista
Nel corso della lezione del 23 maggio 2026 del I Corso Biennale di Specializzazione dell’Avvocato Penalista, organizzato dalla Scuola UCPI di Roma, il Prof. Avv. Marco Pittiruti e il consulente informatico forense e CEO Forenser Dr. Paolo Dal Checco hanno affrontato uno dei temi oggi più delicati del processo penale: la gestione della prova digitale, con particolare riferimento alle perquisizioni e ai sequestri probatori informatici.
L’incontro ha messo in evidenza come l’evoluzione tecnologica abbia profondamente modificato il modo di svolgere le indagini penali. Smartphone, computer, cloud, account online e sistemi di messaggistica rappresentano ormai archivi completi della vita personale e professionale di ogni individuo. Di conseguenza, ogni attività di acquisizione forense comporta inevitabilmente un impatto molto significativo sui diritti fondamentali della persona sottoposta a indagine.
La prova digitale non è una “prova perfetta”
Nel suo intervento introduttivo, il Prof. Marco Pittiruti ha evidenziato come una parte della giurisprudenza abbia per lungo tempo considerato la prova digitale quasi come una prova “autoevidente”, affidabile per definizione e quindi assimilabile a un semplice documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Secondo Pittiruti, questa impostazione è ormai superata. Il dato informatico presenta infatti caratteristiche peculiari: è immateriale, facilmente alterabile, duplicabile e spesso estremamente promiscuo, poiché all’interno dello stesso dispositivo convivono informazioni personali, professionali e dati potenzialmente rilevanti per l’indagine.
Da qui nasce il problema centrale affrontato durante la lezione: come conciliare le esigenze investigative con il rispetto del diritto di difesa e del principio di proporzionalità?
Il problema dei sequestri “omnibus”
Uno dei passaggi più significativi dell’intervento ha riguardato il fenomeno dei sequestri “omnibus”, ossia quei provvedimenti con cui vengono acquisiti integralmente computer, smartphone, server o interi archivi digitali senza una preventiva delimitazione dei dati realmente pertinenti all’indagine.
Pittiruti ha osservato come l’attività di sequestro informatico rischi di trasformarsi in vere e proprie “pesche a strascico investigative”, nelle quali il pubblico ministero ottiene accesso indiscriminato a enormi quantità di informazioni, spesso estranee al procedimento penale. Questo problema è particolarmente rilevante perché i moderni dispositivi elettronici contengono ormai l’intera vita digitale dell’individuo: comunicazioni private, dati sanitari, fotografie, attività lavorative, credenziali di accesso, relazioni professionali e informazioni riservate.
Secondo il relatore, il principio di proporzionalità rappresenta oggi il principale strumento difensivo per contrastare queste prassi investigative. La Corte di Cassazione, soprattutto nelle pronunce più recenti, ha progressivamente imposto al pubblico ministero un obbligo di motivazione rafforzata, richiedendo che il decreto di perquisizione e sequestro specifichi in modo concreto:
- quali dati si intendono cercare;
- perché sia necessario acquisire determinati dispositivi;
- quali criteri di selezione verranno utilizzati;
- quale sia il periodo temporale rilevante per l’indagine.
L’importanza delle parole chiave e dei criteri di selezione
Particolare attenzione è stata dedicata ai criteri di selezione dei dati, spesso realizzati mediante parole chiave utilizzate durante le attività di analisi forense. Pittiruti ha sottolineato come la giurisprudenza più recente richieda che tali criteri siano “effettivi” e non meramente apparenti.
Un esempio concreto citato durante la lezione riguarda l’utilizzo del nome di un’azienda o del dominio di posta elettronica come keyword di ricerca: una scelta apparentemente neutra che, in pratica, può comportare il sequestro indiscriminato di migliaia di email e documenti.
Il tema assume ulteriore rilevanza quando nei dispositivi sequestrati sono presenti comunicazioni coperte da segreto professionale, come quelle tra avvocato e assistito. Pittiruti ha evidenziato come, nella prassi, non sempre vengano adottate adeguate cautele per evitare l’acquisizione di tali contenuti, con il rischio di compromettere il diritto di difesa.
Copia di mezzo e copia di fine
Entrambi I relatori hanno ampiamente parlato della questione legata alla nuova normativa che prevede la creazione di una copia forense che viene identificata inizialmente come “copia di mezzo” o “copia mezzo” e poi, successivamente alla creazione e consolidamento, filtrata tramite selezione basata su keyword (parole chiave), criteri temporali, criteri di contesto o valori hash producendo quella che si definisce “copia di mezzo” o “copia mezzo”.
Nel contesto delle indagini digitali e del diritto processuale penale, la copia-mezzo è infatti la copia integrale e non selettiva di tutti i dati presenti su un dispositivo sequestrato, una copia completa e comprensiva di tutti i dati appresi, inclusi in buona parte dati fuori dal perimetro dell’indagine.
Da questa, gli inquirenti, Polizia Giudiziaria o i consulenti tecnici forensi appositamente nominati dal Pubblico Ministero selezionano solo le informazioni rilevanti al reato, creando così la copia-fine, che entra ufficialmente a far parte del fascicolo probatorio.
La distinzione è fondamentale per tutelare la privacy e il diritto di difesa del cittadino ed è regolamentata in modo preciso: Copia-mezzo (Copia Integrale o Servente) è il duplicato esatto (bit-a-bit) dell’intero dispositivo (es. smartphone, PC) e la sua funzione è tecnica è quella di cristallizzare tutto il contenuto per consentire la restituzione del dispositivo fisico all’avente diritto nel minor tempo possibile. La Copia-fine (Copia Selettiva) è invece l’insieme di dati estratto dalla copia-mezzo che contiene esclusivamente le informazioni pertinenti alle indagini, tanto che solo questi file specifici costituiranno la prova utilizzabile in giudizio.
I concetti di copia-mezzo e copia-fine non derivano da una specifica legge o articolo del codice, ma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: i Giudici hanno provveduto a colmare un vuoto normativo per adattare le vecchie regole sul sequestro fisico all’era degli smartphone e dei computer. Poiché il codice di procedura penale non menziona esplicitamente i termini “copia di mezzo” e “copia di fine”, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 34265 del 22 settembre 2020 (depositata il 2 dicembre 2020) ne ha formalizzato la distinzione e le regole d’uso:
La durata del sequestro e la “vita digitale” dell’indagato
Un altro aspetto affrontato riguarda la durata del sequestro dei dispositivi informatici. Nella pratica investigativa capita frequentemente che smartphone e computer vengano trattenuti per mesi, talvolta anni, con pesanti ripercussioni sulla vita personale e professionale dell’indagato.
La Corte di Cassazione ha progressivamente affermato che il trattenimento dei dati e delle copie forensi deve limitarsi al tempo strettamente necessario alle operazioni di selezione e analisi. Tuttavia, come osservato durante la lezione, nella pratica questo principio si scontra con criteri molto elastici e con l’ampia discrezionalità riconosciuta agli organi investigativi.
La gestione tecnica del reperto informatico
Nella seconda parte dell’incontro, il CEO Forenser Paolo Dal Checco ha affrontato – dal punto di vista del perito informatico forense – gli aspetti tecnici dell’informatica forense, illustrando le metodologie utilizzate per acquisire e analizzare correttamente i dati digitali tramite tecniche di digital forensics.
L’intervento ha evidenziato come l’acquisizione forense non possa essere improvvisata: anche una semplice operazione di collegamento di un dispositivo a un computer può alterare automaticamente i dati presenti sul supporto. Dal Checco ha spiegato che i sistemi operativi moderni eseguono frequentemente operazioni automatiche – come la creazione di file di sistema, la modifica di timestamp o l’indicizzazione dei contenuti – che possono compromettere l’integrità del reperto digitale.
Per questo motivo, nella digital forensics vengono utilizzati strumenti specifici, come i write blocker hardware e software, che impediscono al sistema operativo di scrivere accidentalmente sui supporti sequestrati.
Dal Checco ha inoltre illustrato le differenze operative tra Windows, macOS e Linux nella gestione dei dispositivi acquisiti, evidenziando come alcuni sistemi offrano maggiori garanzie rispetto ad altri nella prevenzione delle alterazioni involontarie dei dati.

Le best practices e la genuinità della prova
Uno dei punti centrali dell’intervento tecnico ha riguardato il rispetto delle best practices internazionali di digital forensics. La corretta acquisizione del dato richiede infatti:
- documentazione completa delle operazioni;
- utilizzo di strumenti verificati;
- generazione di hash crittografici;
- tracciabilità delle attività svolte;
- conservazione sicura delle copie forensi;
- possibilità di ripetere e verificare le operazioni eseguite.
Sul piano giuridico, Pittiruti ha evidenziato come la violazione di queste procedure non venga ancora considerata dalla giurisprudenza italiana come causa automatica di inutilizzabilità della prova. Tuttavia, alcune recenti pronunce sembrano aprire scenari nuovi, attribuendo crescente importanza alla correttezza metodologica delle operazioni tecniche e alla verifica dell’attendibilità intrinseca della prova digitale.
Il ruolo sempre più centrale del consulente informatico forense
Uno dei messaggi più forti emersi durante la lezione è stato il ruolo ormai imprescindibile del consulente informatico forense nella strategia difensiva.
Secondo entrambi i relatori, oggi non è più sufficiente una difesa esclusivamente giuridica: la comprensione delle metodologie tecniche di acquisizione, conservazione e analisi del dato è diventata essenziale per verificare la legittimità dell’attività investigativa e individuare eventuali anomalie o violazioni.
Il processo penale digitale richiede quindi una collaborazione sempre più stretta tra avvocato e consulente tecnico, affinché il contraddittorio possa svilupparsi non solo sul piano giuridico, ma anche su quello scientifico e metodologico.
Una sfida centrale per il processo penale contemporaneo
La lezione ha mostrato con grande chiarezza come il tema della prova digitale rappresenti oggi una delle principali sfide del processo penale contemporaneo. L’enorme capacità invasiva degli strumenti informatici impone infatti un delicato equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali.
Da un lato vi è la necessità di acquisire prove spesso decisive; dall’altro emerge sempre più chiaramente il rischio che attività investigative sproporzionate compromettano la riservatezza, il diritto di difesa e la genuinità stessa della prova.
In questo scenario, la digital forensics non rappresenta soltanto una disciplina tecnica, ma diventa uno strumento essenziale di garanzia processuale.































